Anticamera Italiana rappresenta il luogo in cui gli internauti, sconosciuti gli uni agli altri, si ritrovano, si scambiano idee, si lamentano, si divertono, propongono, imparano e si annoiano prima di udire le tanto agognate parole: avanti il prossimo....



sabato 29 maggio 2010

La Banca Irresponsabile

Qualche giorno fa mi è capitato allo Studio un cliente di vecchia data, a dir poco infuriato con una affermata Banca, di cui preferisco non fare il nome per ovvi motivi di privacy.
Nella specie, come avviene negli ultimi tempi, neanche fosse divenuto lo sport nazionale, Tizio (lo chiamerò così), di professione commerciante, a seguito di una sostanziosa vendita di prodotti elettronici, riceveva in pagamento un assegno di conto corrente, tratto appunto su un noto Istituto Bancario.
Neanche a pensarci, l'assegno naturalmente veniva protestato per mancanza di provvista!!!
Faccio presente a Tizio che la Banca traente (sia esso un ordinario Istituto di Credito o Poste Italiane), in virtù della funzione di natura pubblicistica insita nell'attività da questi svolta, avrebbe dovuto vigilare diligentemente garantendo, sia l'adeguata sicurezza, che la fiducia degli utenti nella circolazione dei titoli di credito.
La legge n.386/90, come modificata dal D.lgs.n.507/99 prevede, infatti, l'obbligo per la Banca, in caso di emissione di assegno in difetto di provvista, di iscrivere il nominativo del traente nell'archivio della Centrale Allarme Interbancaria, proprio al fine di rendere noto il nome del pagatore inaffidabile e di inibirgli per sei mesi la possibilità di emettere altri assegni.
Tizio, a dire il vero, turbato, ma forse più deluso per quello che stava per dire: "...la Banca del traente è anche la mia Banca..."
Ebbene, al di là di ogni considerazione sull'affidabilità e sulla fiducia dell'Istituto in questione, che ritengo ovviamente mal riposta, non mi è rimasto altro che fargli presente che, qualora la Banca non avesse iscritto il nominativo del traente nell'archivio C.A.I., questa sarebbe obbligata a pagare tutti gli assegni emessi successivamente al primo in difetto di provvista.
Sconforto!
 

giovedì 13 maggio 2010

...e luce fu!

Impugnare il preavviso di fermo amministrativo!!!
 
E' con la sentenza n.11087 di qualche giorno fa, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente e spero definitivamente chiarito che "...il preavviso di fermo amministrativo previsto dall'art.86 del d.P.R. n.602/73, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ai sensi dell'art.100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n.546/92, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n.448/01..."
Da questo enunciato deriva un princio altrettanto chiaro: il contribuente, destinatario del preavviso di fermo amministrativo, ha un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità della pretesa posta a fondamento del richiamato provvedimento cautelare.
La tesi della non impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo è stata, a ragione, "cassata".
 
Equitalia, pur di fronte ad un rilevante dibattito giurisprudenziale, tale da richiedere come sopra l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, ha sempre sostenuto, per ovvi interessi, la non impugnabilità autonoma del preavviso.
Pertanto cari lettori, oggi più che mai, diffidate da ciò che scrive l'Agente della Riscossione sul preavviso di fermo amministrativo.
 
"...leges bonae ex malis moribus procreantur..." (le buone leggi nascono talvolta dai cattivi costumi)