Anticamera Italiana rappresenta il luogo in cui gli internauti, sconosciuti gli uni agli altri, si ritrovano, si scambiano idee, si lamentano, si divertono, propongono, imparano e si annoiano prima di udire le tanto agognate parole: avanti il prossimo....



sabato 23 luglio 2011

Comunicazione ai Colleghi Avvocati

DAL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Cari Colleghi,

il Ministro della Giustizia ha decretato: "Non si investe in una nave che affonda, qual è la giustizia nel nostro Paese".

Subito dopo, sono stati aumentati, in forma straordinariamente eccezionale, i costi di accesso alla giustizia, mediante l'introduzione della onerosissima, quanto inutile, mediazione (rectius: utile per chi ha torto e vuole rispondere alla giustizia il più tardi possibile), e mediante l'introduzione del contributo unico per quelle tipologie di cause che, per ragioni socio-economiche, erano sempre state considerate esenti.

Il contributo è stato aumentato anche per tutte le altre controversie.

In assoluta coerenza con l'affermazione di principio del Ministro, i ricavi della mediazione non sono stati investiti nella nave che affonda (la giustizia), ma sono andati ad incrementare i profitti di società private o di altri enti, senza alcuna ricaduta nell'ambito della giustizia.

Con assoluta coerenza, i ricavi del contributo unico saranno impiegati in altri settori, estranei a quello della giustizia.

°*°*°*°*°

Il Segretario del partito di maggioranza e la Presidente del gruppo parlamentare del maggior partito di minoranza, attratti dalle lensuolate di Bersani, sono stati concordi nell'individuare nella Casta degli avvocati uno dei fattori che impedisce lo sviluppo della società italiana.

Coerentemente e concordemente, hanno deciso che una Casta così avida, arroccata nei privilegi costituiti dagli Ordini, chiusa ai giovani ai quali i suddetti politici, invece, affermano di tenere tanto, non possa che essere depredata, anche della Cassa di previdenza.

E' così che intendono garantire i giovani. Vogliamo lasciarglielo fare?

°*°*°*°*°*°*°

Commemorando i 150 anni del nostro Stato, dobbiamo fare due conti:

Al momento dell'unità d'Italia gli Italiani erano circa 27 milioni ed i Giudici circa 4.000.I giudizi civili erano 80.000 e quelli penali 49.000.

Oggi, gli Italiani sono circa 60 milioni e la realtà sociale ed economica (Imprese, società, enti ecc.) ha visto moltiplicare i soggetti di diritto e le inevitabili controversie.

Oggi, i giudici sono circa 9.000. Sono poco più che raddoppiati rispetto a 150 anni fa. Va precisato, inoltre, che oltre un terzo di loro non fa il giudice, ma è distaccato ad altri reconditi compiti.

I giudizi civili sono circa 5 milioni ed altrettanti sono quelli penali.

La giustizia è sorretta quindi da circa 10.000 magistrati onorari, quasi tutti appartenenti alla Casta degli Avvocati.

Si tratta di soggetti assolutamente precari, spesso giovani, privi di garanzie contrattuali e previdenziali, pagati male e a cottimo.

Anche su questi Avvocati si regge la nave che affonda.

Molti altri Avvocati, appartenenti alla medesima Casta (si tratta sempre ed ancora dei più giovani), percepiscono redditi inferiori alla media di un lavoratore subordinato, pur sostenendo orari di lavoro anche maggiori. Essi prestano spesso la loro professionalità gratuitamente, a soggetti che, altrimenti, non troverebbero altre garanzie.

Quotidianamente, tutti gli Avvocati suppliscono, gratuitamente, ai compiti dei giudici, dei loro ausiliari e degli ufficiali giudiziari (redazione dei decreti ingiuntivi e di altri atti, verbalizzazioni, notifiche, copie, ecc.).

L'analisi alla quale il potere politico ricorre per colpire l'Avvocatura è, pertanto, tanto grottesca, che non può essere ritenuta in buona fede.

L'Avvocatura deve uscire dal ghetto di una opinione strumentalizzata dai mass media, che sono al servizio dei c.d. poteri forti e che, sciaguratamente, celano ai cittadini quali sono e a chi debbono essere imputate le responsabilità dell'intollerabile stato di devastazione della giustizia.

Non dobbiamo certamente sottovalutare le nostre responsabilità, né dimenticare che esistono anche professionisti che si avvicinano molto all'immagine denigratoria degli avvocati che viene offerta al pubblico.

Gli stessi Ordini non hanno sempre sufficiente coscienza per liberarsi di quei soggetti che screditano l'Avvocatura, neppure quando le gravissime responsabilità sono state accertate, in via definitiva.

Ma l'Avvocatura di cui stiamo parlando, quella reale, è fatta di tutti quei professionisti che si preoccupano di migliorare la propria preparazione, che si impegnano ogni giorno nella tutela ed anche nella promozione dei diritti dei loro assistiti e pretendono il giusto compenso per le qualità che manifestano ed elargiscono.

E' di questi Avvocati che dovevano occuparsi i nostri rappresentanti.

Chi rappresenta le nostre istanze, invece - dobbiamo riconoscerlo con amarezza - non è stato all'altezza dei compiti, che gli abbiamo affidato ed è necessario che si metta da parte.

E' necessario, soprattutto, che l'Avvocatura nel suo complesso, nella sua ripartizione territoriale, anche e proprio negli Ordini, che hanno cercato di farsi carico delle sempre mutevoli istanze degli iscritti, riprenda in mano il proprio destino, con iniziative coraggiose e con obbiettivi chiari, che l'Avvocatura ha già individuato, ma che nessuno ha fatto propri.

E' semplice rilevare che i nostri obbiettivi fondamentali coincidono con quelli sostanziali dei cittadini, che a noi si rivolgono.

La nostra forza sta tutta qua: nella consapevolezza della insostituibilità della nostra funzione, in una società pluralistica e democratica.

Forti di questo, non dovremo temere se, molto presto, sarà necessario ricorrere ad ogni strumento legittimo, anche se inconsueto, per impedire di essere travolti da chi teme l'esercizio dei nostri diritti di libertà. Dobbiamo avere la volontà ed il coraggio di tornare ad essere protagonisti del destino del nostro Paese.

Auguro a tutti di ritemprare le forze durante il periodo estivo perché, davvero, di tutti noi ci sarà un gran bisogno.

venerdì 1 ottobre 2010

Streets Of Philadelphia

Ero malridotto e non riuscivo a capire cosa sentivo
Non riuscivo a riconoscermi
Vedevo il mio riflesso in una vetrina e non riconoscevo la mia stessa faccia
Oh fratello mi lascerai a consumarmi
Sulle strade di Philadelphia

Ho caminato lungo il viale finchè le mie gambe sono diventate come pietra
Ho sentito le voci di amici spariti e partiti
Di notte potevo sentire il sangue nelle vene
Nero e sussurrante come la pioggia
Sulle strade di Philadelphia

Non c'è alcun angelo che venga a salutarmi
Ci siamo solo io e te amico mio
I miei vestiti non mi vanno più bene
Ho camminato mille miglia
Solo per sfuggire a questa pelle

La notte è arrivata, sono sdraiato e sono sveglio
Mi sento indebolire
Quindi fratello ricevimi con il tuo bacio infedele
O ci lasceremo soli così
Sulle strade di Philadelphia



Barbone bruciato a Rimini: 8 anni e 20 giorni di reclusione per gli autori del gesto.
Un paio di settimane addietro il Tribunale di Rimini, con il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, ha chiarito: la condotta dei quattro "ragazzi" integra gli estremi del reato di tentato omicidio!!!

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lunedì 21 giugno 2010

La mozzarella made in blu

L'obbligo di indicare l'origine estera del prodotto, attualmente, sussite solo nell'ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. Tuttavia anche in questo caso non risulta indispensabile l'indicazione del paese di fabbricazione, essendo sufficienti altre informazioni che evitino fraintendimenti del consumatore proprio sul paese di origine del prodotto.

La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente in materia di "made in" e "denominazione di origine" ponendo in evidenza che un siffatto obbligo potrebbe portare ad una ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori.
In particolare, sarebbe consentito solo agli imprenditori nazionali che si rivolgono, per la realizzazione dei propri prodotti, ad altri produttori italiani, di omettere le indicazioni dell'origine e provenienza, mentre tale indicazione sarebbe obbligatoria nel caso in cui i prodotti fossero realizzati all'estero. Premesso poi che in ambito comunitario vige il principio della libera circolazione delle merci e che non esistono norme comunitarie dirette ad imporre l'indicazione del paese di origine e provenienza del prodotto, si rischia un effetto discriminatorio invertito.
In sostanza, l'imprenditore nazionale potrebbe trovarsi discriminato a favore dell'operatore di altro Stato membro, perché su di esso è imposto l'obbligo di indicare l'origine e la provenienza della merce prodotta all'estero, mentre per l'operatore di altro Stato membro, libero di commerciare in Italia, tale obbligo non è imposto.

Poveri noi, consumatori ignari....


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sabato 29 maggio 2010

La Banca Irresponsabile

Qualche giorno fa mi è capitato allo Studio un cliente di vecchia data, a dir poco infuriato con una affermata Banca, di cui preferisco non fare il nome per ovvi motivi di privacy.
Nella specie, come avviene negli ultimi tempi, neanche fosse divenuto lo sport nazionale, Tizio (lo chiamerò così), di professione commerciante, a seguito di una sostanziosa vendita di prodotti elettronici, riceveva in pagamento un assegno di conto corrente, tratto appunto su un noto Istituto Bancario.
Neanche a pensarci, l'assegno naturalmente veniva protestato per mancanza di provvista!!!
Faccio presente a Tizio che la Banca traente (sia esso un ordinario Istituto di Credito o Poste Italiane), in virtù della funzione di natura pubblicistica insita nell'attività da questi svolta, avrebbe dovuto vigilare diligentemente garantendo, sia l'adeguata sicurezza, che la fiducia degli utenti nella circolazione dei titoli di credito.
La legge n.386/90, come modificata dal D.lgs.n.507/99 prevede, infatti, l'obbligo per la Banca, in caso di emissione di assegno in difetto di provvista, di iscrivere il nominativo del traente nell'archivio della Centrale Allarme Interbancaria, proprio al fine di rendere noto il nome del pagatore inaffidabile e di inibirgli per sei mesi la possibilità di emettere altri assegni.
Tizio, a dire il vero, turbato, ma forse più deluso per quello che stava per dire: "...la Banca del traente è anche la mia Banca..."
Ebbene, al di là di ogni considerazione sull'affidabilità e sulla fiducia dell'Istituto in questione, che ritengo ovviamente mal riposta, non mi è rimasto altro che fargli presente che, qualora la Banca non avesse iscritto il nominativo del traente nell'archivio C.A.I., questa sarebbe obbligata a pagare tutti gli assegni emessi successivamente al primo in difetto di provvista.
Sconforto!
 

giovedì 13 maggio 2010

...e luce fu!

Impugnare il preavviso di fermo amministrativo!!!
 
E' con la sentenza n.11087 di qualche giorno fa, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente e spero definitivamente chiarito che "...il preavviso di fermo amministrativo previsto dall'art.86 del d.P.R. n.602/73, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ai sensi dell'art.100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n.546/92, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n.448/01..."
Da questo enunciato deriva un princio altrettanto chiaro: il contribuente, destinatario del preavviso di fermo amministrativo, ha un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità della pretesa posta a fondamento del richiamato provvedimento cautelare.
La tesi della non impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo è stata, a ragione, "cassata".
 
Equitalia, pur di fronte ad un rilevante dibattito giurisprudenziale, tale da richiedere come sopra l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, ha sempre sostenuto, per ovvi interessi, la non impugnabilità autonoma del preavviso.
Pertanto cari lettori, oggi più che mai, diffidate da ciò che scrive l'Agente della Riscossione sul preavviso di fermo amministrativo.
 
"...leges bonae ex malis moribus procreantur..." (le buone leggi nascono talvolta dai cattivi costumi)
 
 

martedì 27 aprile 2010

Investire sulle Risorse Umane

In questo particolare momento storico, in cui si è perduta la certezza della rotta verso gli obiettivi prefissati, i manager delle grandi società hanno lanciato un bel razzo di segnalazione che ha illuminato le coordinate da seguire.
Alla cerimonia di premiazione di Great place to work Italia 2010, tenutasi il 23 marzo scorso a Milano, sono emersi interessanti suggerimenti.
La parola d'ordine è stata: condivisione delle aspettative (dei dipendenti) e degli obiettivi (dell'azienda).
Le prime posizioni della classifica stilata a seguito del gradimento espresso dai rispettivi dipendenti, le migliori Aziende per cui lavorare:
1° Microsoft Italia
2° Mars Italia
3° Cisco Sistems Italia
4° Elica
5° Nissan Italia
6° W.L. Gore & Associati
7° Tetra Pak
8° ....

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domenica 28 marzo 2010

32 ore di protesta per 32 vittime

Domani 29 marzo 2010 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del giorno successivo martedì 30, i familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio presidieranno l'entrata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.
La manifestazione ha l'obiettivo di recapitare al Procuratore, titolare delle indagini, tutta l'indignazione per la mancata iscrizione di indagati dopo 9 mesi da quella funesta notte del 29 giugno 2009


Una sola parola: Solidarietà!


"Siccome vi è un Dio solo, così nello stato ci vuole una sola giustizia" Napoleone Bonaparte

venerdì 12 marzo 2010

Sulla cresta delle onde nocive dei telefonini

Dal giorno del famoso "miracolo" della moltiplicazione dei telefonini, a scadenza periodica, sono rimbalzate sulle pagine dei più importanti quotidiani di fama mondiale, come tante palline da ping pong impazzite, voci, più o meno autorevoli, sul possibile effetto negativo delle onde elettromagnetiche.
Questo, l'eco dei ricercatori: "...le onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari possono provocare danni alla salute (studio IARC), no anzi, fanno bene alla memoria e curano l'Alzheimer (studio University of South Florida, ancora... no i cellulari emettono le onde, ma non sappiamo i loro effetti sul corpo umano (studio Ospedale Fatebenefratelli di Milano)..."
Sono questi i deludenti risultati dei prestigiosi studi scientifici, finanziati a spese dei contribuenti. Scienziati che rincorrono la notorietà! Ricerche che si smentiscono a vicenda! Allarmismo ingiustificato oppure troppi interessi economici in gioco? Sì, in gioco con la vita delle persone!!!
E nell'attesa che i luminari trovino più che un risultato, un obiettivo comune, le persone continuano ad utilizzare i telefonini come niente fosse e passa quasi inosservato, senza il dovuto clamore, il primo considerevole risultato.
Per la prima volta in Italia, è stata ufficialmente riconosciuta l'invalidità pari all'80% ad un dirigente che per 12 anni ha utilizzato il telefono cellulare ed il cordless per una media di 5/6 ore giornaliere e che ha sviluppato due neoplasie. Nelle motivazioni della sentenza, i Giudici hanno precisato che, tenuto conto del costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione nei casi di malattia professionale non tabellata, come anche in quelli di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova che grava sul lavoratore, è stata valutata in termini di ragionevole certezza. Ritenendo così integrato il requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa. Sulla base degli studi condotti tra il 2005 e il 2009, la Corte d'Appello di Brescia ha stabilito che il nesso, quanto meno concausale, dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nella genesi della neoplasia è documentato, anche perché, si legge nella sentenza, i due tumori del dirigente appartengono alla medesima area corporea e si sono manifestati in una frazione ben definita e ristretta dell'area endocranica, certamente intaccata dal campo elettromagnetico che si genera per l'utilizzo di apparecchi cellulari e cordless.

Alla fine, le conseguenze mi sembrano più che evidenti, le persone si ammalano e muoiono, i Giudici ritengono la responsabilità delle onde elettromagnetiche con ragionevole certezza e i luminari, depositari delle speranze dell'umanità, sono come stelle cadenti, brillano e attirano l'attenzione solo per la durata di un titolo di giornale....

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domenica 28 febbraio 2010

Viareggio 29 giugno 2009: abisso di fuoco sulla mia città!

Ore 23:54, stazione ferroviaria di Viareggio, deraglia un treno merci, esplode un carro cisterna carico di gas GPL: 32 morti e decine di feriti, un vero e proprio inferno.
Viareggio, 28 febbraio 2010
La Procura della Repubblica incomprensibilmente tace, non vi sono iscritti nel registro degli indagati, le interrogazioni parlamentari avanzano, ma la verità non viene fuori.
La Gatx, proprietaria del vagone cisterna, fa sapere che darà la massima disponibilità a risarcire le persone rimaste coinvolte, ma che al momento, è in attesa delle linee direttive della propria Compagnia di Assicurazioni.
Le FS, invece, intervengono mediante la propria Assicurazione, che si affanna a richiedere a noi legali tutta la documentazione relativa ai danni subiti, al fine, dicono loro, di istruire le pratiche.
Mi viene il sospetto che sia solo fumo negli occhi, l'obiettivo? Arrivare al processo con tutte le informazioni necessarie ad alleggerire la propria posizione.
Già è proprio il caso di rimarcare, ci troviamo di fronte all' "abisso di fuoco", la contraddittorietà è insita nella stessa verità, il fuoco della responsabilità, rischia di naufragare nell'abisso burocratico del nulla.
E la giustizia?

sabato 27 febbraio 2010

IL FRANCHISING: opportunità di business ad alto rendimento e a basso rischio d'impresa

Il primo intervento di questa mia nuova esperienza, lo dedico alla tipologia contrattuale denominata "franchising".
Ieri pomeriggio un mio vicino di casa, un tipo a dire il vero un pò "bislacco", mi ha salutato per la prima volta dopo anni di incontri/scontri più o meno occasionali.
Mi ha salutato come niente fosse e subito dopo, svegliatosi di soprassalto chissà da quale torpore, mi ha rincorso chiedendomi: "avvocato, avvocato, mi scusi, mi hanno offerto un buon affare, probabilmente aprirò un negozio in franchising. Lei che ne pensa? Ma che cosa è di preciso questo franchising?"
Rimasi senza parole, era la prima volta che mi parlava!
Ecco, dunque...
La formula commerciale del franchising si è radicata in Italia sin dai primi anni '70 e da allora, così come negli U.S.A. (paese di origine), la sua crescita è stata rapida e senza battute d'arresto, confermandosi come un settore che non conosce crisi. A testimonianza basti pensare che nell'ultimo biennio, a fronte di un tasso di crescita dei negozi tradizionali prossimo allo zero, il franchising ha raggiunto oltre 52 mila punti vendita con un sensibile aumento del 6,9%
Oggi tra le prime dieci società quotate nella borsa americana, ben quattro si sono sviluppate grazie al franchising.
Il franchising è un contratto di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni e servizi fra un imprenditore (franchisor o affiliante) e uno o più neo-imprenditori (franchisee o affiliati), che entrano a far parte della struttura commerciale e di vendita.
Affiliato ed affiliante collaborano tra loro per un unico scopo: creare un negozio di successo.
L'affiliazione commerciale (franchising), è disciplinata dalla Legge 06/05/2004, n.129, che definisce il rapporto di franchising, come il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso un corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, Know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Peculiarità del contratto di franchising:
Il franchisor o affiliante: il soggetto che propone il progetto è generalmente un'azienda di produzione o di distribuzione di beni e/o servizi che opera in un determinato settore di attività con esperienza e competenza, avvalendosi di un'immagine di marca ben definita e quando possibile di un marchio noto al pubblico. L'affiliante per poter costituire una rete di affiliazione commerciale deve avere sperimentato la sua formula attraverso uno o punti vendita pilota, che devono possedere quelle caratteristiche di riproducibilità necessarie alla futura commercializzazione del progetto, ovvero alla sua illustrazione ai potenziali affiliati. Tutti gli aspetti del progetto devono ricevere dal periodo di pilotage una conferma della loro validità ed efficacia, nonché indicazioni pratiche sulla loro ripetibilità e trasferibilità in capo agli affiliati.
Il franchisee o affiliato: l'affiliato in genere è un neo-imprenditore che ha deciso di iniziare un'attività in proprio (mettendo quindi a disposizione risorse economiche, professionali e umane), contando sull'aiuto di un partner esperto (affiliante), non coinvolto giuridicamente nella gestione. L'affiliato mantiene autonomia nella conduzione e nell'organizzazione della propria attività.
L'oggetto della collaborazione: Una volta che il progetto è stato testato ed ha dimostrato la sua efficacia, l'affiliante è in grado di proporre, verso un corrispettivo, il proprio Know-how ad eventuali futuri affiliati.
Per Know-how si intende: patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato.
Segreto: non generalmente noto, né accessibile. Sostanziale: conoscenze indispensabili all'affiliato per la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali. Individuato: descritto in modo esauriente al fine di verificarne la segretezza e la sostanzialità.
L'impegno dell'affiliante è quello di trasferire questo insieme di conoscenze ed esperienze (Know-how = saper-come), di fornire alcuni prodotti o servizi, di cedere il diritto d'uso del proprio marchio e della propria immagine di erogare assistenze, prestazioni e consulenze che consentano al franchisee di operare replicando con la sua attività commerciale il successo ottenuto dai punti vendita pilota.
Nella pratica il trasferimento del know-how avviene in vari modi: corsi di formazione, manuali operativi, cessione o licenza d'uso di brevetti, assistenze, affiancamento in loco o in un centro di pilotage, consulenze, corsi di aggiornamento e di motivazione. Ancora: preventivi di investimento, costi di start-up, progettazione ed allestimento punto vendita del franchisee mediante arredatori convenzionati, indicazioni di standard da rispettare ecc...
La durata contrattuale: qualora sia stipulato un contratto di franchising a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
Il corrispettivo economico: il trasferimento del "saper-come" avviene dietro corrispettivo. Diritto di entrata: generalmente richiesto alla firma del contratto, rappresenta il cosiddetto "prezzo d'acquisto" della facoltà d'uso del sistema. Royalty: alcuni franchisor sostituiscono o affiancano al diritto di entrata, il pagamento di importi commisurati al fatturato, che l'affiliato versa periodicamente per tutta la durata del contratto. Altre forme di corrispettivo: contributi periodici contrattualmente concordati che l'affiliato paga per pubblicità, investimenti istituzionali, realizzati al fine di aumentare la diffusione del marchio.

Altri aspetti da disciplinare:
- obblighi e diritti di esclusiva territoriale e per marchio;
- i minimi di acquisto dei prodotti da commercializzare nel punto vendita dell'affiliato;
- la regolamentazione dei prezzi (listini, discrezionalità e periodicità degli sconti ecc...);
- le modalità di fornitura (tempi e condizioni di consegna, modalità di spedizione, costi di spedizione, responsabilità relative alle merci ecc...);
- la pubblicità ed il marketing;
- i rapporti tra affiliati;
- ....
E' il caso di evidenziare poi che il contratto non è tutto, alla base del rapporto vi sono concetti quali equità, buona fede e correttezza. Il franchising, infatti, è una formula distributiva che si basa sul concetto di sinergia, e la sinergia tra franchisor e franchisee è la base del successo di una siffatta organizzazione.